Gestione rifiuti: Le novità introdotte dal decreto – N 116/2020

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Il D.Lgs n. 116/2020 – entrato in vigore il 26 settembre 2020 ha modificato la Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) con misure che riguardano la gestione dei rifiuti e degli imballaggi.

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Registro di carico e scarico

Vengono esclusi dall’obbligo dei registri di carico e scarico i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.
Inoltre si riduce dai cinque ai tre anni l’obbligo di conservazione.

Trasporto dei rifiuti e Formulario

Viene introdotta la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.
Inoltre si riduce dai cinque ai tre anni l’obbligo di conservazione dei FIR.

Classificazione rifiuti

Viene prevista l’adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto.

Responsabilità nella gestione dei rifiuti

Viene confermata l’esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 – R13, o a smaltimento per le attività codificate da D1 – D12 al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato

Attestazione di avvenuto smaltimento

Per le operazioni di smaltimento D3 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Cessazione qualifica di rifiuto

A seguito della modifica dell’art. 184-ter, non è più prevista l’operazione di “preparazione al riutilizzo” tra le attività di recupero funzionali all’effettuazione di processi di “End of Waste”.

Rifiuti Urbani

I rifiuti individuati nell’allegato L-quater, prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati, a meno che l’utenza non domestica avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa. I rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni, saranno rifiuti speciali.

Etichettatura ambientale Imballaggi

Vengono introdotte nuove regole di etichettatura degli imballaggi alle quali i produttori degli stessi devono adeguarsi