Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha reso obbligatorio (art. 82 lavori sotto tensione e art. 83 lavori in prossimità di parti attive) che l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica di riferimento è la norma CEI 11-27.
I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti da Persone Esperte (PES) o Persone Avvertite (PAV) e Persone idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI)
La norma CEI 11-27 definisce i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici.