È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il DPCM 3 febbraio 2023 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.
L’articolo 1 del DPCM 10 marzo 2023 dispone la sostituzione integrale del modello unico di dichiarazione ambientale e relative istruzioni ad esso allegate.
Restano immutate le modalità di presentazione, che variano a seconda della comunicazione da fare. La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica entro l’8/07/2023.
I soggetti obbligati a tale scadenza sono:
- Le imprese che producono rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti;
- Chiunque effettui raccolta e trasporto a titolo professionale di rifiuti prodotti da terzi;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Organizzazioni con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali;
- Aziende che trasportano i propri rifiuti pericolosi;
- Imprese iscritte alla categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali
Solo i soggetti che producono non più di 7 tipi di rifiuti, utilizzando non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare comunicazione semplificata.
Secondo l’art. 258, comma 1, del D.Lgs.152/2006 sono previsti due tipi di sanzioni:
- In caso di ritardo della presentazione MUD, ma entro i 60 giorni successivi alla scadenza, la sanzione va da 26 a 160€
- In caso di mancata presentazione del MUD, presentazione oltre i 60 giorni, presentazione incompleta o inesatta, la sanzione va da 2.600 a 15.000€
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