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A partire dal 15 Dicembre 2024 scatta l’obbligo di iscrizione al RENTRI.

Con il D.M. 59/2023 – Regolamento recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, è stato definito il regolamento RENTRI.

Il RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – è un modello di gestione digitale per assolvere agli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n.152/2006: per esempio l’emissione dei formulari di identificazione del rifiuto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il decreto è in vigore dal 15 giugno 2023 e prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla nuova disciplina, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

Sono obbligati all’iscrizione al RENTRI i seguenti soggetti:

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • produttori di rifiuti pericolosi
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189, comma 3 del D.Lgs. n.152 del 2006
    • trasportatori, commercianti ed intermediari
    • imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 194, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti

Con Decreto Direttoriale 97/2023 è stata adottata la “Tabella scadenza RENTRI” relativa alle scadenze per l’iscrizione al RENTRI e all’entrata in vigore dei nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti.

Scadenze per l’iscrizione al RENTRI:
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche (art. 13, comma 1):

a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i 60 giorni successivi (art.13 comma 1 lett.a) per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’art.18 a decorrere
dal 15 dicembre 2024
ed entro il 13 febbraio 2025
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art. 13 comma 1 lettera b) à per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti a decorrere
dal 15 giugno 2025
ed entro il 14 agosto 2025
c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art. 13 comma 1 lettera c) à per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1 a decorrere
dal 15 dicembre 2025
ed entro il 13 febbraio 2026

Data di entrata in vigore dei nuovi modelli:
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) (art.9, comma 1)

I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a). a decorrere
dal 13 febbraio 2025

Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale:
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale (art. 4, comma 3, lettera b)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 a decorrere
dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 dalla data
di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 dalla data
di iscrizione al RENTRI

Obbligo di emissione del FIR in formato digitale:
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale (art. 7, comma 8)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) a decorrere
dal 13 febbraio 2026

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