Archivio mensile:Settembre 2024

PATENTE A PUNTI: Pubblicato il Regolamento

Di seguito le istruzioni per la registrazione sul sito web dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.  istruzioni-tecniche-patente-a-crediti 

Sono stati pubblicati, con D.M. 18 settembre 2024, n.132, il Regolamento della patente a crediti per lavorare nei cantieri e, con D.M. 23 settembre 2024, n.4, la circolare INL con le prime indicazioni operative.

 

 

Sarà obbligatoria dal 1°ottobre

 

 

 

Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Obbligo del possesso della Patente a Crediti Cantieri
A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.

Principali regole e come fare domanda
La patente è rilasciata in formato digitale previa domanda presentata attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativi 81/08;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° Ottobre 2024: in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della Circolare è comunque possibile presentare una autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello allegato alla circolare stessa inviata tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La Circolare precisa che la trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 Ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazione del Lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° Novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostituiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

La patente a crediti viene fornita con un punteggio iniziale di 30 crediti.
Il numero minimo di crediti per poter operare è pari a 15.

Il punteggio massimo raggiungibile è di 100 crediti che possono essere assegnati in base alla storicità dell’azienda (fino a 30 crediti aggiuntivi) ed a seguito di investimenti e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (fino a 40 crediti aggiuntivi).

L’elenco completo e dettagliato dei crediti è riportato nella tabella contenuta nel D.M. attuativo della patente a crediti.

Per approfondimenti affidati ai nostri consulenti.

Il Bilancio di Sostenibilità e la Direttiva Europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Il Bilancio di Sostenibilità, o Report di sostenibilità, è una rendicontazione dell’azienda rivolta ai suoi portatori di interesse (dipendenti, fornitori, comunità locale, investitori) che integra le informazioni fornite dalla contabilità economica con gli aspetti etici, sociali e ambientali che qualificano le modalità con cui un’organizzazione persegue i propri fini. Inoltre, fornisce una rappresentazione equilibrata dell’operato dell’azienda su tre dimensioni: economica, sociale e ambientale.

Il bilancio di sostenibilità si articola seguendo tre dimensioni: identità, rendiconto sociale ed ambientale e rendiconto economico.

STRUTTURA E CONTENUTI DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

  • Identità:
    include storia, missione, valori, disegno strategico, obiettivi, adesione a iniziative di sviluppo sostenibile, assetto istituzionale, struttura organizzativa, governance, gestione dei rischi e rete di relazioni. Contiene anche la mappatura degli stakeholder e l’analisi di materialità.
  • Rendiconto sociale ed ambientale:
    presenta la coerenza tra politiche adottate e obiettivi di miglioramento tramite KPI, evidenziando azioni, risorse, risultati ed effetti per ciascun gruppo di stakeholder e/o area tematica (es. tutela dipendenti, qualità e sicurezza, energia ed emissioni). Integra dati qualitativi e quantitativi sociali, ambientali ed economici.
  • Rendiconto economico:
    riformula in modo sintetico e comprensibile il valore aggiunto generato dalla Società e la sua distribuzione tra le diverse categorie di stakeholder.

La Direttiva Europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) riveste un ruolo chiave: la sua missione è rendere le imprese responsabili, ampliando il numero di soggetti tenuti non solo alla redazione del report di sostenibilità, ma anche a comunicare ai propri portatori di interesse i rischi di sostenibilità a cui sono esposte le persone.

La CSRD, inoltre, stabilisce un quadro giuridico per la divulgazione delle informazioni relative alla CSR (Corporate Social Responsability), richiedendo alle aziende di fornire dati dettagliati su come le loro attività influenzino la società e l’ambiente. Si basa sui principi di trasparenza e responsabilità per migliorare la qualità e la comparabilità delle informazioni pubblicate.

Obbligo di prima pubblicazione nel 2025                (su dati 2024) Obbligo di prima pubblicazione nel 2026                 (su dati 2025) Obbligo di prima pubblicazione nel 2027                (su dati 2026) Obbligo di prima pubblicazione nel 2028                   (su dati 2027)
Per le grandi imprese di interesse pubblico, con oltre 500 dipendenti, e già soggette alla NFRD (DNF) Per tutte le altre grandi imprese attualmente non soggette alla NFRD (non quotate) Per le PMI e le altre imprese quotate (le PMI quotate hanno la possibilità di esercitare clausola di opt out dai nuovi obblighi di reportistica fino al 2028) Per le PMI e le altre imprese quotate (le PMI quotate hanno la  possibilità di esercitare clausola di opt out dai nuovi obblighi di reportistica fino al 2028)

Per approfondimenti affidati ai nostri consulenti.